Nuove regole Fgas DPR 146 2018
Con l’entrata in vigore del Dpr 146/18 che sostituisce il dpr 43/12, cambiano alcuni scenari nel mondo delle apparecchiature che contengono Fgas ( Gas fluorurati) dannosi per l’atmosfera in quanto responsabili di effetto serra.
Il Dpr 146/18 è figlio del regolamento europeo 517/14 che l’Italia ha dovuto legiferare per non incorrere in sanzioni.
Il nuovo regolamento individua le figure che ruoteranno attorno al mondo del Fgas e ne assegna i compiti limitando ad ognuna di esse funzioni precise.
Figure del mondo Fgas
- Autorità competenti. (Ministero dell’ambiente con l’aiuto dell’organismo Ispra)
- Organismi nazionale di accreditamento ( ACCREDIA Unico organismo nazionale di accreditamento : certifica gli organismi di valutazione)
- Organismo di valutazione di conformità ( Organismo il cui compito è verificare la conformità di un prodotto, un processo un servizio, un sistema, una persona fisica o a ius organismo, le cui prescrizioni ricadono nell’ambito del decreto 146)
- Organismo di certificazione ( Svolge attività di certificazione delle persone fisiche e delle imprese )
- Registro telematico ( registro al quale persone e imprese devono registrarsi)
- Persone fisiche (che intendendo svolgere attività su apparecchiature contenenti Fgas)
- Imprese ( oltre ad avere al propio interno almeno una persona fisica certificata , debbono avere anche attrezzature e modus operandi che rispettano il presente decreto)
- Banca dati Fags ( Novità importantissima del D.P.R. 146 2018)
- Camera di commercio ( la camera di commercio competente gestisce la banca dati Fgas)
Obblighi per persone fisiche e imprese
Persone fisiche
Le persone fisiche che intendono conseguire l’atte- stato per svolgere l’attività di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di attestazione ad uno degli organismi di cui all’articolo 6, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);
c) completare un corso di formazione basato sui re- quisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell’allegato del regolamento (CE) n. 307/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a).
All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’arti- colo 15, comma 4, e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere l’attestato di cui al comma 1.
L’attestato di cui al comma 1 è rilasciato, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di formazio- ne di cui al comma 2, lettera c).
Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2, lettera c), comporta, previa notifica all’interessato, la can- cellazione dal Registro telematico nazionale.
N.B. Per le persone già iscritte al Registro FGAS in base alla normativa precedente (Regolamento 303/2008) l’iscrizione verrà convertita d’ufficio al nuovo regolamento CE/2067/2015.
Imprese
1. Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condiziona- mento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall’organismo di certifi- cazione di cui all’articolo 5, in funzione dei singoli rego- lamenti di cui al punto 1, dell’Allegato B.
2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di cinque anni e deve essere rinnovato, su istanza dell’inte- ressato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.
3. Le imprese che intendono conseguire la certificazio- ne per una delle attività di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell’articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla letteraa);
c) dimostrare il possesso dei requisiti specificata- mente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall’Allegato B 2.1, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a).
4. All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’arti- colo 15, comma 4, e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.
5. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato previa verifica dei requisiti di cui di cui al comma 3, lettera c).
6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, let- tera c), comporta, previa notifica all’impresa interessata, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Registro telematico
Persone ed imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati oltre che recupero di gas e controllo delle perdite devono iscriversi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese
Nel dettaglio i soggetti obbligati all’iscrizione sono indicati negli articoli 7,8, 9 e 10 del D.P.R. 146/2018.
L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente via telematica, tramite la scrivania telematica, accessibile con firma digitale dal sito www.fgas.it
Banca dati
Una delle novità principali che ha immesso il DPR 146 2018 è proprio la banca dati la quale è gestita dalla camera di commercio competente che altro non è quella di capoluogo di regione o di Provincia autonoma.
Da quando parte l’obbligo della comunicazione ?
L’obbligo di effettuare la comunicazione delle informazioni relative alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS, decorre a partire da 8 mesi dall’entrata in vigore del D.P.R. 146/2018, cioè dal 24 settembre 2019.
Come vanno comunicate le informazioni relative alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS
Le informazioni relative al controllo delle perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica .
Quali informazioni devono essere comunicate a seguito dell’installazione delle apparecchiature ?
A seguito dell’installazione delle apparecchiature vanno comunicate le seguenti informazioni:
b) anagrafica dell’operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se
le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
i) eventuali osservazioni.
Quali informazioni devono essere comunicate a seguito del primo intervento di controllo delle perdite e agli interventi di manutenzione o di riparazione ?
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la
manutenzione o la riparazione;
f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se
le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di
controllo, riparazione o manutenzione;
h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura;
l) eventuali osservazioni.
Quali informazioni devono essere comunicate all’atto della vendita da parte dell’impresa?
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalita’ di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
- a) tipologia di apparecchiatura;
- b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
- c) anagrafica dell’acquirente;
- d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sara’ effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione e’ rilasciata dal venditore.
Sanzioni
Sanzioni per le imprese
-Le imprese che effettuano il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE, con esclusione della attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, impiegando personale non in possesso dell’attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.
– le imprese Imprese che effettuano l’attività di contenimento o recupero per apparecchiature quali circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore; apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra; impianti di protezione antincendio ed estintori e commutatori ad alta tensione e che, nell’ambito di tali attività, prendono in consegna gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro
– le imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2007 e n. 304/2007 senza essere in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.-le imprese che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro, di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
Sanzioni per gli operatori ( l’operatore per definizione del decreto è il proprietario dell’apparecchiatura)
Le sanzioni sono stabilite dal D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).
Per quanto riguarda gli operatori (ovvero i proprietari delle apparecchiature) si riportano di seguito le principali sanzioni previste dall’articolo 3 e 4 del D.Lgs., rimandando al provvedimento per maggiori dettagli.
– l’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
– L’operatore che nelle attività di controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
– l’operatore che nelle attività di riparazione delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
– l’operatore che non tiene il registro dell’apparecchiatura di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
– l’operatore che tiene i registri in modo incompleto,inesatto o comunque non conforme è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La stessa sanzione si applica qualora l’operatore non rispetti il formato di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
– l’operatore che non mette a disposizione dell’autorità competente, di registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.