Fgas Climatizzatori e pompe di calore
Il 25 Settembre scattano nuovi obblighi sanciti dal Dpr 146 2018. In pratica non si potrà più andare all’ipermercato e acquistare un climatizzatore senza lasciarne traccia.
Che significa? Il decreto sopra menzionato ha introdotto una banca dati Fgas all’interno della quale devono affluire, per via telematica , comunicazioni inerenti la vendita (il cui obbligo è partito già dal 25 Luglio 2019) e gli interventi di :
- Installazione
- Manutenzione e riparazione che comportino un movimento sugli Fgas
- Smaltimento dele apparecchiature contenenti Fgas
Facciamo un passo indietro e analizziamo cosa è cambiato dal 25 Luglio 2019.
Dal 25 Luglio 2019 la vendita di apparecchiature contenti Fgas non ermeticamente sigillate ( si tratta di apparecchi per il cui funzionamento è necessario un assemblaggio tra due o più parti ) viene comunicata alla banca dati Fgas da parte del venditore che vende all’utilizzatore finale. Il venditore per poter comunicare la vendita deve accreditarsi sul medesimo portale.
1 ° Esempio
Nel caso in cui l’utilizzatore finale si rechi direttamente ad acquistare un climatizzatore, il venditore può venderglielo previa comunicazione alla banca dati e sopratutto deve farsi firmare una dichiarazione ( scarica qui il modello ↵ ) con la quale l’utilizzatore finale si impegni a farlo installare ad un impresa certificata la cui certificazione è possibile visionarla qui.
2° Esempio
Nel caso in cui l’installatore, regolarmente certificato, si rechi per conto dell’utilizzatore finale ad acquistare la macchina, il venditore deve comunicare la vendita, mentre l’installatore, se la installa dopo il 25 Settembre dovrà registrare l’installazione sul portale Fags alla voce interventi, dove per farlo, dev’essere regolarmente accreditato.
3° Esempio
Nel caso in cui l’installatore, regolarmente certificato, si rechi ad acquistare il climatizzatore, ma non sa dove installarlo, la comunicazione non viene effettuata e sarà compito dell’installatore completare la pratica ,la quale si divide in due casi :
- Se effettua solo la vendita : deve registrarsi come venditore sul portale e comunicare la vendita come riportato dal 1° esempio
- Se oltre la vendita effettua anche l’installazione : deve comunicare la vendita previa firma del documento allegato ( scarica qui ↵) e se l’installazione viene effettuata dopo il 25 Settembre comunicare anche l’installazione sulla banca dati Fags
Quindi la comunicazione viene effettuata nel caso in cui si conosce il nominativo dell’utilizzatore finale; Sono escluse le vendite massive dal produttore al rivenditore o dal rivenditore all’installatore qualora siano effettuate per mere regioni di magazzino come può essere un prestagionale o altro.
Ma dal 25 Settembre quali sono i nuovi obblighi?
Dal 25 Settembre scatta l’obbligo della comunicazione relativa agli interventi effettuate su impianti contenenti Fgas, Ma quali sono questi interventi?
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Installazione |
Assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comportal’assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio; |
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Manutenzione o assistenza |
Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite |
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Recupero |
Raccolta e stoccaggio di FGAS provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature |
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Riparazione |
Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas |
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Smantellamento |
Interruzione dell’uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gasfluorurati a effetto serra. |
Che cosa dosi dovrà registrare a portale?
- −data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell’intervento;−fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
- −luogo di installazione/smantellamento;
- −anagrafica dell’operatore;
- −tipologia di apparecchiatura;
- −codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura, rilasciato dal sistema al primo intervento;
- −quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti;
- −nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- −dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento;−quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura.
Sanzioni
In attesa delle sanzioni da legiferare in base al Dpr 146:2018, in vigore vi sono le sanzioni del vecchio dpr 43-12 che potete consultare su un nostro articolo qui ↵
Qui vi elenchiamo una serie di link utili:
Manuale comunicazione interventi
Video tutorial ISCRIZIONE VENDITORI
Video tutorial Comunicazione vendita apparecchiature
https://bancadati.fgas.it/#!/home
https://www.ecocamere.it/faqs/bancafgas?from=bd.b
Modelli di dichiarazione da utilizzare nella comunicazione delle vendite
Dichiarazione installazione venditore



