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Controllo e pulizia Caldaia

Ogni anno è necessario procedere alle operazioni di controllo e pulizia caldaia.

Si tratta da un lato di un obbligo giuridico e, da un altro, di una verifica necessaria finalizzata al risparmio energetico, al buon funzionamento dell’impianto e ad evitare blocchi o interruzioni improvvise del riscaldamento dell’acqua. verifica necessaria finalizzata al risparmio energetico, al buon funzionamento dell’impianto e ad evitare blocchi o interruzioni improvvise del riscaldamento dell’acqua.

Per avviare le operazioni di controllo e pulizia caldaia, occorre contattare il manutentore/installatore ( prestare attenzione alla sua reale qualificazione ai sensi del DM 37/08); quest’ultimo dovrà controllare il vostro impianto termico sia dal punto di vista della sicurezza che del risparmio energetico come da Dpr 74/13, e redigere un apposito modulo chiamato Allegato efficienza energetica sul quale vi sono le seguenti domande:

Infine, qualora non lo abbiate fatto, munirvi del nuovo libretto di Climatizzazione che sempre il manutentore vi aiuterà a compilare.

Dove consegnare l’autocertificazione?

Con la nuova procedura telematica del portale impianti termici l’unico modo possibile per adempiere alla corretta esecuzione del controllo caldaia è delegare il manutentore il quale dovrà redigere on line la vostra pratica. L’utente, dalla sua, ha a disposizione il seguente link per verificare che tutto sia andato a buon fine.

La tassa per l’autocertificazione è di 10 € annui e dato che viene eseguita con cadenza biennale la tassa ammonterà a € 20,00

Bisogna conservare il Libretto di Climatizzazione debitamente compilato in tutte le sue parti e tutte le copie degli allegati di efficienza energetica.

Bisogna partire dal fatto che la nuova definizione d’impianto termico con la legge 90/13 è la seguente:

impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Per tanto se nella vostra abitazione non vi è alcun impianto termico potete comunicarlo attraverso un manutentore all’ente ( sempre entro il 30 Aprile 2017 per evitare inutili sanzioni) e verrete esonerati dal rispettare quanto detto, fermo restando, che resterete responsabili per quanto dichiarato.

Per tutti coloro che non ottemperano all’Art. 7 del su citato Dpr 74/13 ci sono delle sanzioni che vanno da un minimo di € 500 ad un massimo di € 3000.

Chiama il numero 099613756 per richiedere un intervento o per ricevere maggiori informazioni oppure compila i campi del seguente form di contatto per essere ricontattato subito: