NUOVE SANZIONI FGAS
Con il decreto legislativo 163 2019 , in vigore dal 17 Gennaio 2020, sono state emanate le nuove sanzioni Fgas che, di fatto, abrogano quelle contenute nel decreto legislativo 26 del 05 marezzo 2013.
Esse sono figlie prima del regolamento europeo 517 2014 e poi del Dpr 146 2018.
Dato l’impatto ambientale che hanno i gas ad effetto serra come gli idrofluorocarburi, le sanzioni non sono da meno in quanto a peso economico e hanno come eventuali destinatari le figure che ruotano attorno al mondo Fgas :
- Operatori
- per Definizione del 517/2014 L’operatore è la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore;
- Imprese
-
per definizione l’impresa è la persona fisica o giuridica che:
- a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra;
- b) importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas;
- c) immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
5. e) è l’operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
6. f) produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati nell’allegato II;
7. g) immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati nell’allegato II;
-
- Persone fisiche
- Eventuali tecnici che svolgo operazioni su circuiti frigo contentati fgas
- Produttore
- Importatore
- Organismi di certificazione
L’ammontare delle sanzioni dipende da vari fattori e ne citiamo alcune riportate all’interno del decreto
- L’operatore che non ottempera agli obblighi di con- trollo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
- L’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.
- Le imprese che svolgono le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato rila- sciato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in posses- so del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, per le attività di cui all’arti- colo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
-
Chiunque rilascia in modo intenzionale nell’atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell’uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro
CHI DOVREBBE CONTROLLARE ED EVENTUALMENTE SANZIONARE?
La novità che il decreto legislativo 163 del 2019 immette è l’individuazione di chi dovrebbe vigilare ed eventualmente sanzionare.
ripotiamo in calce l’Art. 16 del suddetto decreto.
L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecunia- rie previste dal presente decreto, è esercitata, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am- bientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la prote- zione dell’ambiente (ARPA), nonché dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l’autorità nazionale competente.
Dove posso controllare che il mio installatore o tecnico abbia i requisiti Fgas?
Per verificare se il manutentore è in regolare possesso del patentino Fgas clicca QUI.
Per verificare se l’impresa è regolarmente certificata clicca QUI