Quali sono i controlli obbligatori per le pompe di calore?

Hai da poco acquistato una pompa di calore e non conosci quali sono gli obblighi burocratici?

Vediamo di approfondire con questo articolo e di chiarire una volta per tutte quali siano le operazioni che un possessore di una pompa di calore deve far fare a ditte abilitate.

Quando si acquista una pompa di calore che sia aria/aria o aria/acqua bisogna verificare che la stessa non rientri nei due obblighi che vi elenchiamo:

  1. Obbligo di controllo di efficienza energetica
  2. Controllo perdite annuali Fgas ( su questo abbiamo già scritto in passato, clicca qui)

Analizziamoli entrambi e vediamo quali siano i riferimenti legislativi se e quando attuarli.

Partiamo dal primo.

Obbligo di controllo di efficienza energetica

Cosa vuol dire controllo di efficenza energetica?

Si tratta di un obbligo che valuta l’effettivo rendimento energetico i cui dati devono essere trascritti in apposito modulo ministeriale.

Qual è il decreto che legifera quanto sopra?

Il decreto che legifera quanto sopra è il Dpr 74/13.( scaricalo cliccando sopra)

Vediamo cosa dice a riguardo delle pompe di calore.

Dpr 74/13 Art.8 comma 1

In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalita’ dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalita’ dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

Le operazioni di cui sopra sono quanto chiesto dai   rapporti ministeriali del Dm 15 02 2013.

Quale sarebbe il rapporto di efficenza energetica  ministeriale previsto  per effettuare i controlli sulle  pompa di calore?

SCARICALO QUI

Ma qualunque pompa di calore è soggetta a quanto sopra? La risposa secca è NO!

Innanzitutto  il comma 1 dell’art.8 decide su quali  potenze effettuarlo, ovvero maggiori di 10 kw se adibite alla climatizzazione invernale e maggiore di 12 kw se adibite alla climatizzazione estiva. Per kW si intendono quelli termici (dati che potete prelevare dalla targa posta sull’apparecchio in genere quella posta sul motore esterno) .

Ma ammesso che abbiate una pompa di calore che rientra nell’obbligo, con quale frequenza dovete effettuarlo?

Tabella periodicità dei controlli di efficenza energetica Allegato A Dpr 74/13

POMPA DI CALOREPOTENZA TERMICACADENZA CONTROLLI DI EFFICENZA ENERGETICA (ANNI)
POMPA DI CALORETRA I 12 E 100 KW DI POTENZA4
POMPA DI CALOREP>=1002

Prestate attenzione che queste periodicità possono subire restrizioni applicate dalle regioni di appartenenza. Vi consigliamo caldamente di verificare il regolamento regionale.

Quale rendimento devono avere per dichiararle idonee?

Il dpr 74/13 all’articolo 8 comma 9 stabilisce i requisiti minimi :

Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

Occorre definire che  in qualunque caso (che la vostra pompa di calore rientri o meno nei suddetti controlli) il responsabile dell’impianto (ovvero il possessore della pompa di calore) è tenuto a conservare i seguenti documenti che in qualunque momento deve esibire se richiesti:

  • Libretto d’impianto ( anche per un singolo split da 9000 btu)
  • Dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi del DM 37/08
  • Eventuale dichiarazione Fgas nel caso la pompa di calore non sia dichiarata  ermeticamente sigillata

L’iter burocratico si completa per mezzo del manutentore che effettua il controlli il quale deve inviare telematicamente il rapportino con annessa tassa ( importo che decide l’autorità competente ovvero la Regione)  per mezzo telematico al catasto termico di appartenenza.

Nel caso i controlli di cui sopra non vengono effettuati vi sono delle sanzioni da pagare che secondo l’art. 15 del D.Lgs 192/05 sono:

Il  proprietario  o  il  conduttore  dell'unita'   immobiliare,
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo  che  se  ne  e'
assunta la responsabilita', che  non  ottempera  a  quanto  stabilito
dell'articolo 7, comma 1, e' punito con  la  sanzione  amministrativa
non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Vediamo il secondo caso.

Controllo perdite annuali Fgas

Se il primo caso va ad analizzare il rendimento della macchina questo  ha il fine di contenere l’emissione in atmosfera dei cosiddetti gas fluorurati.

Qual è il decreto che legifera quanto sopra?

Il Dpr 146/18 ( SCARICALO QUI)

Questa legge è stata emanata dallo stato italiano, abrogando di fatto il Dpr 43/12, per attuare il regolamaneto europeo n. 517/14. Praticamente è il decreto che individua le figure che possono mettere mani su impianti contenenti Fgas ( gas fluorurati) ,le autorità competenti , gli organismi di controllo e disciplina il registro telematico nazionale, ovvero una sorta di banca dati online sulla quale  registrare tutti i movimenti delle sostanze fluorurate.

Praticamente le nostre pompe di calore contengono all’interno un gas il quale, grazie ad alcune caratteristiche termodinamiche, agevola il lavoro di una pompa di calore, ovvero quello di sottrarre calore da un ambiente a temperatura meno calda e trasferirlo ad un ambiente a temperatura più calda.

In base alla tipologia di gas e al contenuto va calcolato quante tonnellate di Co2 (ovvero anidride carbonica che potrebbe liberarsi in atmosfera e contribuire negativamente al famoso effetto serra) equivalente il nostro sistema contiene.

Ad oggi in commercio i gas più utilizzati sono R32 e R410.

Un kg di R32 equivale a 675 kg di Co2 equivalente, mentre un Kg di R10A equivale a 2088 kg di Co2 equivalente

Con quale frequenza verranno eseguiti questi controlli?

Dalla tabella si evince che non è la quantità di gas a decidere la frequenza ma la quantità di Co2 equivalente ovvero il GWP ( global warming potential) che attesta quanta CO2 viene liberata per ogni kg di Gas.

 

Facciamo un esempio se un impianto contiene 2,5 kg di gas R410 ed avendo il 410 un GWP di 2088 kg, ne viene fuori che l’impianto in questione ha ( 2,5 * 2088 kg) 5220 kg di Co2 equivalente, quindi > di 5 tonnellate e, guardando la tabella, è tenuto ad eseguire il controllo con frequenza annuale.

Avrete notato che con un sistema rilevamento perdite dimezza la frequenza di controllo  ma nelle classiche pompe di calore residenziali, diciamo fino ai 25 kW di potenza termica, questo strumento non è mai presente.

Fate attenzione che nel caso abbiate una pompa di calore monoblocco e dichiarata dal costruttore ermeticamente sigillata, l’obbligo del controllo perdite Fgas parte dalle 10 tonnellate di Co2 equivalenti.

Quali sono le imprese abilitate a questa tipologia di controlli?

Le imprese abilitate al controllo perdite devo attuare l’iter di accreditamento previsto dal Dpr 146/18 ( impresa certificata Fgas e personale patentato Fgas)  e, una volta ottenuto,  possono applicare al vostro impianto il controllo perdite secondo il regolamento europeo 1516 2007 ( SCARICALO QUI)

Per verificare se un impresa può eseguire il controllo consulta il registro imprese qui.

Una volta effettuato il controllo perdite lo stesso deve essere riportato nella Banca Dati FGAS   con le cadenze citate nella tabella sopra.

Nel caso in cui l’operatore ( il proprietario dell’impianto) non ottempera a quanto sopra vi sono le seguenti sanzioni dettate dal D.Lgs 163 del 2019 il cui articolo 4:

L’operatore che non ottempera agli obblighi di con- trollo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

 

 

 

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